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Wednesday, June 15, 2011

"Atti dello stato civile formati all'estero"

Mi sto domandando perché non è possibile fare la trascrizione i Italia dell'atto di matrimonio (avvenuto all'estero) e dell'atto di nascita da parte di cittadini stranieri regolarmente residente in Italia. Si risolverebbero un sacco di problemi e si risparmierebbero un sacco di soldi!

Sicuramente ci sono di mezzo aspetti rilevanti di Diritto Internazionale Privato che io ignoro.

Qualche GIURISTA è in grado di illuminarmi a proposito?


«Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396; "o.s.c.") dedica una particolare attenzione agli atti dello stato civile formati all'estero nel Titolo IV (artt. 15-20), che tratta non solo dei detti atti relativi a cittadini italiani, ma anche se riferiti a cittadini stranieri.
Tra tali norme assumono particolare interesse dal punto di vista notarile quelle che disciplinano il matrimonio celebrato all’estero.
Esse operano però soltanto se gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero (anche non residente in Italia).»

Sul link sopra leggo che gli stranieri residenti in Italia, su richiesta, possono ottenere che «possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.»

Tuttavia, secondo una interpretazione restrittiva del Ministero dell'Interno, questa "trascrizione" non è una vera trascrizione, poiché essa «non si riferirebbe al fenomeno dell'attribuzione di una valenza pubblicitaria a un atto che si è formato non alla presenza dell'ufficiale di stato civile, ma molto più modestamente darebbe la possibilità allo straniero residente e solo a lui di aver copia di un atto estero che lo riguarda, senza che lo stesso sia a terzi opponibile, benché appunto "trascritto" nei pubblici registri.»

Pertanto il risultato è alquanto misero: «Di tali atti, come trascritti ai sensi dell'art. 19 o.s.c., secondo la suddetta circolare, potrà esser rilasciata copia integrale solo ai titolari (e giammai ad altri), e l'ufficiale dello stato civile non potrà neppure rilasciare alcuna certificazione (neppure all'interessato).»


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